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Valorizzare il paesaggio: la Legge regionale 16 giugno 2008, n.14

Quante volte ci è capitato di esclamare “Che bel paesaggio!", magari davanti a un belvedere da cui si scorgeva una natura spettacolare, un quieto borgo storico montano o collinare? Probabilmente, però, non ci siamo mai soffermati a pensare che cosa sia, effettivamente, il paesaggio.

Ciò è più che comprensibile, dato che una definizione precisa del termine è stata cercata a lungo anche da studiosi e legislatori ed è cambiata nel corso dei secoli. Il primo concetto di paesaggio viene fatto risalire al XIV secolo; sarebbe stato infatti Petrarca il primo a darne una rappresentazione poetica nei versi dell’Ascesa al Monte Ventoso. Se cerchiamo oggi nel dizionario, scopriamo che si definisce “paesaggio” l’aspetto di un luogo, di un territorio quando lo si abbraccia con lo sguardo, ma anche la particolare conformazione di un territorio risultante dagli aspetti fisici, biologici e antropici. Nel mondo anglosassone, invece, il paesaggio è definito come la figura apparente, visibile, di quella parte di terra che l'occhio può immediatamente osservare (Chambers Etymological Dictionary). Il termine, dunque, si presta a varie definizioni a seconda del contesto culturale nel quale è usato. Secondo il geografo Turri, ad esempio, il paesaggio è la rappresentazione del nostro concreto spazio di vita, del territorio che abbiamo costruito e modellato in quanto nostra dimora, per cui […] al paesaggio si connette l’ambiente, la cui tutela significa perciò stesso assicurare agli uomini un habitat più sano e vivibile (Turri, 2004). Parlare di tutela, secondo Turri, significa assumere una diversa maniera di relazionarsi al territorio, non incentrata sul principio del progresso economico, ma su un approccio etico che porti a cambiare atteggiamento nei confronti del paesaggio e dell’ambiente in genere. Raggiungere una definizione comune, quindi, è meno semplice di quanto si possa pensare perché, trattandosi di un concetto ampio, deve essere analizzato e interpretato secondo diversi punti di vista e molteplici approcci culturali.

Per mettere un punto fermo all’interpretazione del termine, almeno dal punto di vista legislativo, possiamo avvalerci di quanto stabilì la Convenzione europea del paesaggio (Firenze, ottobre 2020), che finalmente diede una definizione ufficiale, secondo la quale si intende come paesaggio una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Nella definizione si rintracciano chiaramente due componenti, intrecciate tra di loro: elementi materiali e oggettivi, ma anche un giudizio umano, quest’ultimo sottolineato nella Convenzione dall’espressione “così come è percepita”, che rimanda a sua volta al termine “rappresentazione”. In effetti, risulta difficile concepire un luogo prescindendo da una valutazione soggettiva, in cui confluisce la nostra sensibilità, la nostra cultura e persino il nostro stato d’animo relativo a quel preciso momento in cui osserviamo il paesaggio stesso.

Dalla definizione emerge un altro aspetto importante: la molteplicità e la diversità dei paesaggi, dovuta non solo ai differenti ambiti territoriali nei quali vivono le persone, ma anche all’evoluzione storica che i paesaggi subiscono nel corso degli anni. Il paesaggio è per sua natura dinamico, esso muta in relazione agli uomini, alle loro azioni, alle rappresentazioni che essi si danno, ai periodi storici, con le loro componenti sociali, culturali, politiche ed economiche. La Convenzione servì senz’altro a prendere provvedimenti di riconoscimento e tutela del paesaggio tra gli Stati comunitari. L’incontro di Firenze rappresentò pertanto una pietra miliare nel tracciare politiche e obiettivi comuni e, finalmente, venne riconosciuta l’importanza culturale, ambientale, sociale e storica del patrimonio paesaggistico europeo. A livello di singoli Paesi, gli Stati cercarono poi di adattare la Convenzione alle caratteristiche specifiche del proprio territorio, assegnando in particolare alle Regioni, nel loro generale ruolo di indirizzo e di coordinamento, il compito di occuparsi di tali temi, sia nei confronti delle altre amministrazioni locali sia della popolazione, tramite strumenti normativi e iniziative di valorizzazione.

A tal proposito, infatti, nel 2004 in Italia fu redatto il Codice dei beni culturali e del paesaggio che, nel condividere almeno in parte la visione europea, riconobbe al paesaggio la valenza di elemento centrale delle politiche territoriali. Con il Codice si stabilì che per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. Su questa frase non mancano le polemiche, a dimostrazione di come il tema paesaggio, che riguarda l’ambiente, la storia, l’economia, sia sempre al centro di dibattiti, spesso molto accesi. La definizione, quindi, è simile a quella della Convenzione europea, con la differenza che non vi appare la frase "così come è percepita dalle popolazioni", anche se il comma 2 dello stesso articolo 42 recita che "la tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili".

Infatti, anche alcuni antropologi sostengono che nella rappresentazione di un paesaggio vi è un riconoscimento da parte del soggetto in ciò che è stato percepito: nel paesaggio l’individuo si riconosce. Il paesaggio fornisce in un qualche modo un’identità a una determinata popolazione o civiltà e, attraverso di esso, gli individui hanno la possibilità di rispecchiarsi e di riconoscersi, nonché di rivivere il proprio passato. C’è un nesso essenziale, quindi, tra paesaggio da un lato, identità e cultura dall’altro, poiché quest’ultima non è il prodotto solo di una lingua, di stili di vita, di religioni, ma anche di quei paesaggi che fungono da orizzonti di riferimento. Il paesaggio è come uno spazio particolare che plasma la vita dell’uomo e che a sua volta è plasmato dalle azioni dell’uomo.

Quindi, se si va oltre le mere definizioni, è innegabile che il paesaggio sia un elemento chiave del benessere individuale e sociale, un vero e proprio “bene” che diventa vitale tutelare, non solo perché indissolubilmente legato all'identità regionale, ma poiché è una risorsa che, opportunamente valorizzata, diventa strategica per lo sviluppo economico del territorio. Ciò comporta la necessità di un approccio complessivo, capace di non soffermarsi solo alla salvaguardia di valori esistenti, ereditati dal passato, ma di attuare ovunque una politica di recupero delle parti degradate e di aggiungere qualità a tutte le realtà che ne siano prive. Pertanto, salvaguardia, gestione e progettazione del paesaggio comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo. Ecco perché ha senso parlare di “diritto al paesaggio” e della sua qualità diffusa: ma come è possibile, in pratica, esercitare tale diritto? In primo luogo, attraverso il mantenimento e la valorizzazione delle specificità, storiche, culturali, naturali, architettoniche e percettive proprie di ogni luogo, ossia rispettando e valorizzando le differenze tra luogo e luogo e ponendo attenzione al rafforzamento o alla costruzione di un’identità culturale legata al territorio.

Ciò è possibile appellandosi alle leggi e normative nazionali e regionali, relative alla tutela del paesaggio, di cui abbiamo già parlato in un recente articolo.

Sull’onda di questa presa di coscienza, la Regione Piemonte ha individuato strumenti, iniziative e azioni che pongono in evidenza la necessità di un’efficace integrazione tra conoscenza dei valori identitari dei paesaggi, sensibilizzazione dei cittadini e formazione degli operatori, anche al fine di meglio attuare la tutela e la valorizzazione del paesaggio nei processi di pianificazione territoriale a tutti i livelli di governo del territorio, come la legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 "Norme per la valorizzazione del paesaggio", che promuove e finanzia azioni volte alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale e alla sensibilizzazione sui valori e sulla qualità dei paesaggi piemontesi, anche attraverso politiche attive per il miglioramento della qualità del progetto di paesaggio.

Interventi LR14

Per le finalità di cui al comma 1 di tale legge, la Regione promuove e attua politiche volte alla valorizzazione, alla pianificazione e alla riqualificazione del paesaggio, nonché concorre alla sua tutela, verificando inoltre l'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio delle attività di governo. In pratica, la finalità è sostanzialmente quella di far nascere e stimolare una coscienza paesaggistica, anche perché il paesaggio rappresenta un elemento essenziale per il successo delle iniziative economiche e sociali, siano esse private che pubbliche. Per sviluppare tale coscienza, la legge individua e finanzia azioni concrete con interventi nel campo della pianificazione, dell’analisi e della progettazione di qualità, della comunicazione, della sensibilizzazione, della formazione e dell'educazione, della ricerca, promuovendo la diffusione e la percettibilità dei valori e della qualità dei paesaggi. Grazie a questo strumento legislativo, negli anni sono state promosse e finanziate molte iniziative: dai progetti pilota per la valorizzazione di paesaggi di particolare pregio e valore identitario, a progetti per la realizzazione di opere pubbliche di qualità a iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione sui temi del paesaggio. Le risorse messe a disposizione dalla legge, quindi, servono soprattutto per la realizzazione di interventi concreti di riqualificazione che, oltre a risolvere oggettive situazioni di degrado, abbiano funzione esemplificativa e di stimolo per tutti gli altri soggetti che a diverso titolo intervengono con delle trasformazioni sul paesaggio.

Trovate qui tutte le indicazioni di massima sulle modalità di finanziamento e alcuni esempi di progettualità realizzate. Ogni anno, entro il 30 aprile, i Comuni, le Province e le Unioni di Comuni possono presentare la richiesta di finanziamento per la realizzazione di progetti per la qualità del paesaggio e per concorsi di idee e di progettazione per la valorizzazione del paesaggio.

Per quanto attiene alle modalità di presentazione dei progetti, agli aventi titolo e ai criteri di priorità, occorre avvalersi delle indicazioni individuate dalla Giunta regionale con DGR n. 16-11309 del 27 aprile 2009 e modificati con DGR n. 29-13615 del 22 marzo 2010, riportate sul sito della Regione Piemonte qui.

 

Testo di Loredana Matonti
Foto ed elaborazione grafica dell’archivio di Paesaggiopiemonte